Art. 2.
(Esercizio delle attività di sicurezza complementare).

      1. L'esercizio delle attività di sicurezza complementare di cui all'articolo 1, sottoposto alle autorizzazioni di polizia disciplinate dalla presente legge, è svolto solo in relazione a specifici incarichi di natura contrattuale, conferiti dall'avente diritto. Per le attività di vigilanza privata i relativi contratti possono essere stipulati solo dai soggetti che hanno, a qualsiasi titolo, la piena disponibilità dei beni da vigilare o da custodire. Salvo quanto previsto da altra espressa disposizione di legge, le autorizzazioni non possono essere rilasciate per attività che importano l'esercizio di pubbliche potestà o limitazioni della libertà personale.
      2. Possono ottenere le autorizzazioni di cui alla presente legge coloro che:

          a) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea;

          b) hanno la capacità di obbligarsi e non sono falliti;

          c) hanno le capacità tecniche, ovvero tecniche e direzionali occorrenti in relazione all'attività da esercitare;

          d) non hanno riportato condanne, ancorché non definitive, per delitto non colposo, e non risultano essere stati destinatari di una misura di prevenzione, anche interdittiva o patrimoniale, o di sicurezza personale, salvi gli effetti della riabilitazione;

          e) non risultano aver esercitato taluna delle attività di cui all'articolo 1 in assenza del titolo autorizzatorio prescritto

 

Pag. 7

o aver subìto la revoca dello stesso in data anteriore al decennio.

      3. I requisiti soggettivi di cui al comma 2 si riferiscono altresì al legale rappresentante nel caso di società, all'institore, al direttore tecnico dell'istituto o di una sua articolazione secondaria, agli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti, e di poteri che possono determinarne in qualsiasi modo scelte e indirizzi. Le società autorizzate all'esercizio delle attività di sicurezza complementare attraverso istituti di vigilanza sono tenute a presentare annualmente una dichiarazione analitica sulla composizione societaria.
      4. Per gli istituti di vigilanza aventi composizione societaria l'autorizzazione può dare luogo a rapporti di rappresentanza. Resta fermo il disposto dell'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le autorizzazioni di cui alla presente legge possono essere negate quando gli interessati sono sottoposi a procedimento penale per uno dei reati previsti dall'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, se nei loro confronti è stata esercitata l'azione penale. Nei medesimi casi di cui al presente comma la licenza già rilasciata può essere revocata.
      5. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
      6. Le autorizzazioni per l'esercizio di un istituto o di un'impresa disciplinati dalla presente legge hanno durata quinquennale e sono rinnovabili.
      7. Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di un istituto esercitato in forma societaria, colui che vi subentra quale legale rappresentante, possono continuare ad esercitare l'attività per un periodo non superiore a sei mesi dalla data della morte del titolare, previa comunicazione all'autorità competente al rilascio della licenza. Entro tale termine deve essere richiesta una nuova licenza per la prosecuzione dell'attività. La competente

 

Pag. 8

autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo.
      8. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, il rilascio della licenza è subordinato all'esibizione del documento unico di regolarità contributiva della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi fiscali, assicurativi e a favore del personale dipendente, nonché al deposito di una cauzione, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi connessi alla licenza. I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a presentare annualmente la documentazione relativa all'adempimento degli stessi obblighi.
      9. L'ammontare della cauzione è definito dall'autorità che rilascia la licenza, in applicazione dei parametri fissati dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, ed è commisurato alle caratteristiche dell'attività soggetta a licenza e alle specifiche esigenze di garanzia. L'ammontare della cauzione può essere modificato in ogni tempo, in relazione alle esigenze e allo sviluppo dell'attività soggetta a licenza.
      10. L'estensione dell'attività in ambiti più ampi di quelli originari è sottoposta a preventiva approvazione del progetto organizzativo e tecnico-operativo con conseguente integrazione della licenza, o al rilascio di ulteriori licenze, qualora il rilascio di una nuova licenza sia previsto dalla disciplina specifica del settore di attività.
      11. Oltre a quanto previsto per taluna delle attività disciplinate dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza competente al rilascio delle licenze può imporre le prescrizioni necessarie nel pubblico interesse e, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, può vietare il compimento di operazioni determinate, nonché l'espletamento, nei confronti di soggetti determinati, di taluna delle attività di cui all'articolo 1. Essa può prescrivere, inoltre, limiti all'assunzione, aggregazione o cessione temporanea di guardie particolari giurate, nell'ambito dei parametri fissati dal Ministero dell'interno, sentita la
 

Pag. 9

Commissione di cui all'articolo 7. Per quanto previsto dal presente articolo la Commissione di cui all'articolo 7 o un'apposita sottocommissione, con specifica competenza, detta i princìpi generali che devono essere osservati dalle autorità locali al fine di operare su tutto il territorio nazionale con princìpi omogenei.
      12. I soggetti autorizzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, non necessitano di atti autorizzativi delle autorità nazionali italiane.